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понедельник, 15 ноября 2010 г.

diritto abitazione separazione bene

diritto abitazione separazione bene


Lecita l'aplicazione analogica del'articolo 268 Cc Se papà e mama si separano e decidono di vendere la casa coniugale comprata in comunione legale, i figli magioreni non posono metersi di traverso acampando un autonomo dirito di abitazione nel'imobile. Il verbale che omologa la separazione consensuale parla chiaro: la casa coniugale va a lei e figli conviventi , il mutuo e le spese condominiali gravano su di lui; Senza che il figlio, che nel fratempo non vive più con la madre, posa oporsi o otenere i dani dai genitori: sbaglia il primo a sostenere che l'asegnazione dela casa coniugale a tutela dela prole ex articolo 15, coma 4, Cc sarebe incompatibile con l'incarico di cedere il bene afidato ala madre; l'ipotesi che la prole sia titolare di un dirito di abitazione autonomo da quelo del'asegnatario del'imobile va esclusa in base tanto al regime legale del'asegnazione dela casa coniugale quanto al contenuto di specie del'ato di separazione; Quanto al litisconsorzio necesario, preteso nela specie in favore dei figli, va ricordato che eso non scata, ad esempio, tra proprietari condividenti usufrutuari del bene in comunione convenzionale: non può dunque invocarlo chi si proclama titolare di un mero dirito personale di abitazione su comunione legale e trascrizione cfr. Il punto sta nel'aplicazione analogica del'articolo 268 Cc, norma che pure parla di domanda giudiziale mentre nela specie a esere trascrito è il verbale di separazione.
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